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Chi può usufruire del congedo di maternità e per quanto tempo

 
Alcuni mesi prima del parto e nei mesi successivi una lavoratrice è tutelata dalla legge, che le impone di non lavorare: - nei due mesi precedenti alla data presunta del parto; - nel lasso di tempo che può intercorrere tra la data presunta e la data effettiva; - nei tre mesi successivi al parto. Esiste la possibilità di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza presentando dei certificati medici entro la fine del settimo: il periodo di congedo si può così prolungare dopo il parto. Con il congedo di maternità spetta un’indennità economica a diverse categorie di lavoratrici: - dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, che abbiano un rapporto di lavoro in corso nel momento in cui inizia il congedo; - disoccupate o sospese, se il congedo di maternità ha avuto inizio entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, se no, purché sussista il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione; - lavoratrici agricole (a tempo determinato e indeterminato), che risultino in possesso della qualifica di braccianti negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro; - addette ai servizi familiari e domestici, come colf e badanti, che abbiano maturato 26 settimane di contributi nell’anno precedente il congedo, o 52 settimane di contributi nei due anni precedenti; - lavoratrici a domicilio; - LSU o APU, cioè impiegate in attività socialmente utili o di pubblica utilità. Il congedo di maternità non spetta alle donne assunte da amministrazioni pubbliche, con un contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo, se nei relativi ordinamenti sono previste condizioni migliori.
 
 
 
 

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