Il
trasporto in sicurezza dei
bambini in automobile è oggi regolato da una ben precisa normativa prevista dal
codice della strada e precisamente dall'
articolo 172. In tale articolo si stabilisce che tutti i bambini di età inferiore ai 12 anni e con una statura inferiore a 150 centimetri debbano essere trasportati utilizzando un
sistema di ritenuta omologato in funzione al loro peso e alla loro statura. Esistono quindi una serie di dispositivi riconosciuti a livello europeo a cui chiunque debba
trasportare dei bambini in automobile si deve necessariamente riferire. Per i bambini fino ai 10 chilogrammi, quindi indicativamente fino all'età di 9 mesi, è previsto l'
uso del seggiolino del gruppo 0. Il gruppo 0 comprende sia la cosiddetta
navicella che consente al bambino di viaggiare sdraiato che il
classico ovetto. Dai 9 ai 18 chilogrammi è invece indicato un seggiolino di gruppo 1 che deve essere necessariamente ancorato all'auto tramite la cintura di sicurezza. Dai 15 ai 25 chilogrammi è consentito un seggiolino del gruppo 2 che consiste in un rialzo imbottito che può essere dotato o meno di schienale. Questo seggiolino consente di sollevare il bambino alla giusta altezza per poter
utilizzare la cintura di sicurezza dell'auto. Infine, dai 22 ai 36 chilogrammi dovrà essere utilizzato un seggiolino del gruppo 3, che consiste sempre in in rialzo adeguato al peso del bambino. L'obbligo di utilizzo di questi dispositivi è tassativo e il mancato rispetto della normativa vigente prevede opportune sanzioni. Va ricordato inoltre che la presenza degli
airbag frontali potrebbe costituire un pericolo per i bambini ed è quindi sempre meglio posizionare il seggiolino nel
sedile posteriore dell'auto, meglio se in posizione centrale.